Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 13413/2025 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of actionable subjective rights and irrelevant constitutional citations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13413/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a supervision court's refusal to order a prison transfer based on alleged illegality in a circular, arguing it violated constitutional rights. The court rejected these claims because the challenged administrative act does not concern actionable subjective rights within the supervision procedure, and the cited constitutional and supreme court precedents offered no decisive resolution to the specific issue.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 11.6 della Circolare del DAP del 10 ottobre 2017; The appeal is inadmissible when the challenged administrative act concerns no actionable subjective rights in the supervision procedure and the cited precedents fail to provide decisive guidance on the specific legal question.

Parole chiave

Generato dall'IA
inammissibilita ricorso diritti soggettivi azionabili procedimento sorveglianza cassazione ordinanza spese processuali ammenda domanda d'asilo di rom asilo di cittadini siriani allontanamento dall'asilo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 11.6 della Circolare del DAP del 10 ottobre 2017
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ATTANASIO ALESSIO nato a SIRACUSA il 16/07/1970 avverso il decreto del 28/03/2022 del GIUD. SORVEGLIANZA di NOVARAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI; Visti gli atti e il provvedimento impugnato; letto il ricorso; rilevato che con il decreto impugnato è stata dichiarata l'inammissibilità del reclamo con il quale Alessio Attanasio ha chiesto dichiararsi l'illegittimità dell'art. 11.6 della Circolare del DAP del 2 ottobre 2017 allo scopo di ottenere l'ordine al Comune di Siracusa per il trasferimento della residenza del detenuto dal Carcere di Tolmezzo; ritenuto che; all'evidenza, il ricorso prospetta censure inconferenti e inammissibili contenendo i riferimenti a sentenze della Corte costituzionale e delle Sezioni Unite della Corte di cassazione che nulla affermano di decisivo in ordine alla questione oggetto del procedimento; oggetto del reclamo è un provvedimento che nulla ha a che vedere con diritti soggettivi azionabili nel procedimento davanti al Magistrato di sorveglianza; considerato che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis