Ordinanza — n. 13409/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA TORRE AUGUSTO nato a MONDRAGONE il 01/12/1962 avverso l'ordinanza del 30/04/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI; 1# Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che con il provvedimento impugnato è stato rigettato il reclamo proposto avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Torino che ha rigettato la richiesta di liberazione anticipata avanzata da Augusto La Torre; rilevato che: con l'unico motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla composizione del collegio di disciplina che ha applicato la sanzione disciplinare alla quale è conseguito il diniego della liberazione anticipata, avendovi preso parte il medico di guardia, anziché il dirigente sanitario incardinato; ritenuto che si tratta di profilo estraneo al procedimento di liberazione anticipata e che avrebbe dovuto essere fatto valere in sede di reclamo ai sensi degli artt. 35b1s e 69 ord. pen. avverso la sanzione disciplinare; considerato che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, 'con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 13409/2025 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI; 1# Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che con il provvedimento impugnato è stato rigettato il reclamo proposto avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Torino che ha rigettato la richiesta di liberazione anticipata avanzata da Augusto La Torre; rilevato che: con l'unico motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla composizione del collegio di disciplina che ha applicato la sanzione disciplinare alla quale è conseguito il diniego della liberazione anticipata, avendovi preso parte il medico di guardia, anziché il dirigente sanitario incardinato; ritenuto che si tratta di profilo estraneo al procedimento di liberazione anticipata e che avrebbe dovuto essere fatto valere in sede di reclamo ai sensi degli artt. 35b1s e 69 ord. pen. avverso la sanzione disciplinare; considerato che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, 'con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA TORRE AUGUSTO nato a MONDRAGONE il 01/12/1962 avverso l'ordinanza del 30/04/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI; 1# Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che con il provvedimento impugnato è stato rigettato il reclamo proposto avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Torino che ha rigettato la richiesta di liberazione anticipata avanzata da Augusto La Torre; rilevato che: con l'unico motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla composizione del collegio di disciplina che ha applicato la sanzione disciplinare alla quale è conseguito il diniego della liberazione anticipata, avendovi preso parte il medico di guardia, anziché il dirigente sanitario incardinato; ritenuto che si tratta di profilo estraneo al procedimento di liberazione anticipata e che avrebbe dovuto essere fatto valere in sede di reclamo ai sensi degli artt. 35b1s e 69 ord. pen. avverso la sanzione disciplinare; considerato che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, 'con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso