Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 13406/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13406/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13406/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEGA BLEDIAN nato il 23/03/1981 avverso la sentenza del 28/10/2024 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNApato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letto il ricorso; rilevato che: con sentenza del 28 ottobre 2024 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna ha applicato, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., nei confronti di Bledian Bega la pena, ridotta di un terzo per la scelta del rito, di quattro anni di reclusione in relazione ai reati meglio descritti in imputazione; l'imputato ha proposto, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6 cod. pen.; ritenuto che: il ricorso verte su motivo non consentito, giacché, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13406/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 444 e ss. cod. proc. pen., nei confronti di Bledian Bega la pena, ridotta di un terzo per la scelta del rito, di quattro anni di reclusione in relazione ai reati meglio descritti in imputazione; l'imputato ha proposto, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6 cod. pen.; ritenuto che: il ricorso verte su motivo non consentito, giacché, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen.

Parole chiave

Generato dall'IA
restituzione speciale attenuazione della pena restituzione del termine grazia rettificazione della decisione riparazione per persecuzione etnica
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEGA BLEDIAN nato il 23/03/1981 avverso la sentenza del 28/10/2024 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNApato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letto il ricorso; rilevato che: con sentenza del 28 ottobre 2024 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna ha applicato, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., nei confronti di Bledian Bega la pena, ridotta di un terzo per la scelta del rito, di quattro anni di reclusione in relazione ai reati meglio descritti in imputazione; l'imputato ha proposto, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6 cod. pen.; ritenuto che: il ricorso verte su motivo non consentito, giacché, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen.

«solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza»; è dunque testualmente esclusa la possibilità di far valere vizi che attengano alla mancata applicazione di una circostanza attenuante; considerato che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così d