Ordinanza — n. 13406/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEGA BLEDIAN nato il 23/03/1981 avverso la sentenza del 28/10/2024 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNApato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letto il ricorso; rilevato che: con sentenza del 28 ottobre 2024 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna ha applicato, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., nei confronti di Bledian Bega la pena, ridotta di un terzo per la scelta del rito, di quattro anni di reclusione in relazione ai reati meglio descritti in imputazione; l'imputato ha proposto, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6 cod. pen.; ritenuto che: il ricorso verte su motivo non consentito, giacché, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 13406/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 444 e ss. cod. proc. pen., nei confronti di Bledian Bega la pena, ridotta di un terzo per la scelta del rito, di quattro anni di reclusione in relazione ai reati meglio descritti in imputazione; l'imputato ha proposto, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6 cod. pen.; ritenuto che: il ricorso verte su motivo non consentito, giacché, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEGA BLEDIAN nato il 23/03/1981 avverso la sentenza del 28/10/2024 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNApato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letto il ricorso; rilevato che: con sentenza del 28 ottobre 2024 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna ha applicato, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., nei confronti di Bledian Bega la pena, ridotta di un terzo per la scelta del rito, di quattro anni di reclusione in relazione ai reati meglio descritti in imputazione; l'imputato ha proposto, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6 cod. pen.; ritenuto che: il ricorso verte su motivo non consentito, giacché, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen.
«solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza»; è dunque testualmente esclusa la possibilità di far valere vizi che attengano alla mancata applicazione di una circostanza attenuante; considerato che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così d