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Ordinanza — n. 13401/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic and reiterative of lower court's already evaluated censure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13401/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant, La Fata Marco, challenged a second-instance conviction for crimes under Articles 337 and 341-bis of the Penal Code regarding liability and sentencing. The court rejected the arguments as merely repetitive of censure already adequately evaluated by the trial judges and too generic to confront the lower court's specific reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: Appeals that merely reiterate censure already evaluated by the lower court and are generic regarding the judgment's motivation are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal reiterative censure generic arguments penal liability procedural costs Corte di Cassazione Art. 367 c.p.p. abbandono del procedimento per infrazione stradale

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
Artt. 337-341-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA FATA MARCO nato a CINISI il 08/09/1964 avverso la sentenza del 21/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SIL ,ESTRI; R.G. n. 22409/2024 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati previsti dagli artt. 337- 341-bis cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità e al trattamento sanzionatorio; Ritenuti i motivi inammissibili perché meramente reiterativi di censure già adeguatamente valutate dai giudici di merito e generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale obiettivamente non si confrontano (pag. 3 e ss. motivazione);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 ottobre 2024