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Ordinanza — n. 13400/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13400/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13400/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONTINI BRUNO nato a MATERA il 28/12/1963 avverso la sentenza del 19/04/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 22373/2024 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di evasione); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità; Ritenuto il motivo inammissibile perché generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale obiettivamente non si confronta (pag. 3 motivazione); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 ottobre 2024.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 13400/2025 — snpen · Corte di Cassazione: n. 22373/2024 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di evasione); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità; Ritenuto il motivo inammissibile perché generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale obiettivamente non si confronta (pag. 3 motivazione); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 ottobre 2024.

Parole chiave

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allontanamento nonostante motivi di salute aiuto all'evasione di detenuti espatrio illegale insufficiente sospensione dell'ordine espulsione espulsione di familiari deroga in caso di stato di emergenza
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONTINI BRUNO nato a MATERA il 28/12/1963 avverso la sentenza del 19/04/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 22373/2024 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di evasione); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità; Ritenuto il motivo inammissibile perché generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale obiettivamente non si confronta (pag. 3 motivazione); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 ottobre 2024.