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Ordinanza — n. 13399/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as manifestly unfounded due to lack of external factual circumstances affecting proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13399/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal for remittal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that procedural developments in a prevention proceeding indicated broader external facts disturbing the territorial environment. The court rejected this, ruling that the cited circumstances were merely internal procedural dialectics rather than objective facts external to the proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal for remittal is inadmissible if the alleged facts are limited to the internal procedural development of the case and do not demonstrate objective circumstances external to the proceedings that disturb the territorial environment.

Parole chiave

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appeal for remittal manifestly unfounded procedural dialectics external facts territorial environment inadmissible appeal court costs condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: IMBALZANO LEONARDO nato a AREZZO il 24/02/1965 avverso il provvedimento del 26/06/2024 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 22323/2024 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la richiesta di rimessione del procedimento; Ritenuta la richiesta inammissibile perché manifestamente infondata, essendo stata articolata facendo riferimento a circostanze relative allo sviluppo di un procedimento di prevenzione e alle decisioni adottate nell'ambito dello stesso, che, tuttavia, non consentono di ritenere sussistente una situazione di fatto più ampia, esterna alla dialettica processuale, riguardante l'ambiente territoriale in cui il procedimento si svolge e tale da turbare il suo svolgimento;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 ottobre 2024.