Ordinanza — n. 13396/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAMIR KIROLOS nato il 05/02/1999 avverso la sentenza del 25/01/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 22061/2024 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il delitto di evasione); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; Ritenuto il motivo inammissibile perché obiettivamente generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale obiettivamente non si confronta (pag. 3 ); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 ottobre 2024.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 13396/2025 — snpen · Corte di Cassazione: n. 22061/2024 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il delitto di evasione); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; Ritenuto il motivo inammissibile perché obiettivamente generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale obiettivamente non si confronta (pag. 3 ); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 ottobre 2024.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAMIR KIROLOS nato il 05/02/1999 avverso la sentenza del 25/01/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 22061/2024 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il delitto di evasione); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; Ritenuto il motivo inammissibile perché obiettivamente generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale obiettivamente non si confronta (pag. 3 ); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 ottobre 2024.