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Ordinanza — n. 13395/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13395/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13395/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARUSO FRANCESCO nato a ROMA il 29/04/1963 avverso la sentenza del 19/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 22024/2024 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità per il delitto di cui all'art. 416 cod. pen. e per quello di peculato; Ritenuti i motivi inammissibili perché obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale obiettivamente non si confrontano; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 ottobre 2024.

Regesto Legislator

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art. 416 cod. pen; Ordinanza — n. 13395/2025 — snpen · Corte di Cassazione: n. 22024/2024 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità per il delitto di cui all'art. 416 cod. pen. e per quello di peculato; Ritenuti i motivi inammissibili perché obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale obiettivamente non si confrontano; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 ottobre 2024.

Parole chiave

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crimine organizzato partecipazione al reato riciclaggio di denaro aggravato azione civile corruzione nell'esecuzione forzata precedenti penali rilevanti

Disposizioni normative citate

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art. 416 cod. pen
22024/2024 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità per il delitto di cui all'art. 416 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARUSO FRANCESCO nato a ROMA il 29/04/1963 avverso la sentenza del 19/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 22024/2024 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità per il delitto di cui all'art. 416 cod. pen. e per quello di peculato; Ritenuti i motivi inammissibili perché obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale obiettivamente non si confrontano; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 ottobre 2024.