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Ordinanza — n. 13390/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13390/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13390/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALLOUMI HASSEN nato il 26/08/1974 avverso la sentenza del 12/01/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 21926/2024 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminato il motivo di ricorso, relativo alla dichiarazione di delinquenza abituale e alla misura di sicurezza disposta; Ritenuto il motivo inammissibile in quanto, da un lato, manifestamente infondato, essendosi limitato il ricorrente a reiterare censure già adeguatamente valutate e, dall'altro, obiettivamente generico non essendo stato dedotto nulla di specifico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale obiettivamente l'imputato non si confronta (cfr., pagg. 4 -5);

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 13390/2025 — snpen · Corte di Cassazione: n. 21926/2024 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminato il motivo di ricorso, relativo alla dichiarazione di delinquenza abituale e alla misura di sicurezza disposta; Ritenuto il motivo inammissibile in quanto, da un lato, manifestamente infondato, essendosi limitato il ricorrente a reiterare censure già adeguatamente valutate e, dall'altro, obiettivamente generico non essendo stato dedotto nulla di specifico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale obiettivamente l'imputato non si confronta (cfr., pagg. 4 -5);

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti recidiva nell'infrazione tossicodipendenza abuso di sostanze precedenti penali rilevanti infrazione qualificata LStup
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALLOUMI HASSEN nato il 26/08/1974 avverso la sentenza del 12/01/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 21926/2024 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminato il motivo di ricorso, relativo alla dichiarazione di delinquenza abituale e alla misura di sicurezza disposta; Ritenuto il motivo inammissibile in quanto, da un lato, manifestamente infondato, essendosi limitato il ricorrente a reiterare censure già adeguatamente valutate e, dall'altro, obiettivamente generico non essendo stato dedotto nulla di specifico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale obiettivamente l'imputato non si confronta (cfr., pagg. 4 -5);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 ottobre 202