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Ordinanza — n. 13388/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13388/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13388/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIASCHE' NICOLA nato a NOTO il 05/02/1993 avverso la sentenza del 13/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; t R.G. n. 21895/2024 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena, alla dosimetria della pena, al mancato riconoscimento della circostanza di cui all'art. 114 cod. pen.;

Regesto Legislator

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art. 114 cod. pen; Ordinanza — n. 13388/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuti i motivi inammissibili in quanto, da una parte, meramente reiterativi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e, dall'altra, obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale obiettivamente non si confronta (pag. 5 e ss.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio ricusazione del pubblico ministero motivazione inadeguata delle censure costituzionali impugnazione di decisioni amministrative restituzione dei sussidi statali

Disposizioni normative citate

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art. 114 cod. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIASCHE' NICOLA nato a NOTO il 05/02/1993 avverso la sentenza del 13/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; t R.G. n. 21895/2024 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena, alla dosimetria della pena, al mancato riconoscimento della circostanza di cui all'art. 114 cod. pen.;

Ritenuti i motivi inammissibili in quanto, da una parte, meramente reiterativi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e, dall'altra, obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale obiettivamente non si confronta (pag. 5 e ss.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 31 ot '-bre 20