Ordinanza — n. 13386/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SNOPECH CRISTIAN nato a ROMANO DI LOMBARDIA il 11/08/1989 avverso la sentenza del 17/04/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 21884/2024 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 337 cod. pen.); r Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità e alla ritenuta recidiva; Ritenuti i motivi inammissibile perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e, dall'altra, obiettivamente generici, non essendo stato dedotto alcunchè e volti solo a sollecitare una non consentita diversa valutazione delle prove e, sostanzialmente, una diversa ricostruzione dei fatti (cfr., pagg. 3 e ss. della sentenza di appello);
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 13386/2025 — snpen · Corte di Cassazione: n. 21884/2024 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 337 cod. pen.); r Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità e alla ritenuta recidiva; Ritenuti i motivi inammissibile perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e, dall'altra, obiettivamente generici, non essendo stato dedotto alcunchè e volti solo a sollecitare una non consentita diversa valutazione delle prove e, sostanzialmente, una diversa ricostruzione dei fatti (cfr., pagg. 3 e ss. della sentenza di appello);
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SNOPECH CRISTIAN nato a ROMANO DI LOMBARDIA il 11/08/1989 avverso la sentenza del 17/04/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 21884/2024 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 337 cod. pen.); r Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità e alla ritenuta recidiva; Ritenuti i motivi inammissibile perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e, dall'altra, obiettivamente generici, non essendo stato dedotto alcunchè e volti solo a sollecitare una non consentita diversa valutazione delle prove e, sostanzialmente, una diversa ricostruzione dei fatti (cfr., pagg. 3 e ss. della sentenza di appello);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 ottobre 2024