Ordinanza — n. 13385/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELLUSCI ROSARIO nato a TRADATE il 12/04/1973 avverso la sentenza del 17/04/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 21878/2024 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati previsti dagli artt. 337- 341 bis - 612 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso, relativi al mancato riconoscimento della scriminante di cui all'art. 393-bis cod. pen.; Ritenuto il motivo inammissibile perché, da una parte, meramente riproduttivo di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e, dall'altra, obiettivamente volto a sollecitare una non consentita diversa valutazione delle prove e, sostanzialmente, una diversa ricostruzione dei fatti (cfr., pagg.6 e ss. della sentenza di appello nonché sentenza di primo grado);
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 393-bis cod. pen; Ordinanza — n. 13385/2025 — snpen · Corte di Cassazione: n. 21878/2024 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati previsti dagli artt. 337- 341 bis - 612 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso, relativi al mancato riconoscimento della scriminante di cui all'art. 393-bis cod. pen.; Ritenuto il motivo inammissibile perché, da una parte, meramente riproduttivo di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e, dall'altra, obiettivamente volto a sollecitare una non consentita diversa valutazione delle prove e, sostanzialmente, una diversa ricostruzione dei fatti (cfr., pagg.6 e ss. della sentenza di appello nonché sentenza di primo grado);
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELLUSCI ROSARIO nato a TRADATE il 12/04/1973 avverso la sentenza del 17/04/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 21878/2024 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati previsti dagli artt. 337- 341 bis - 612 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso, relativi al mancato riconoscimento della scriminante di cui all'art. 393-bis cod. pen.; Ritenuto il motivo inammissibile perché, da una parte, meramente riproduttivo di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e, dall'altra, obiettivamente volto a sollecitare una non consentita diversa valutazione delle prove e, sostanzialmente, una diversa ricostruzione dei fatti (cfr., pagg.6 e ss. della sentenza di appello nonché sentenza di primo grado);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 ottobre 202