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Ordinanza — n. 13383/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13383/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13383/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CLEMA FILIPPO nato a MILANO il 17/02/1977 avverso la sentenza del 19/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 21858/2024 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, alla sussistenza della esimente prevista dall'art. 393-bis cod. pen., alla ritenuta recidiva, alla dosimetria della pena;

Regesto Legislator

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art. 337 cod. pen, art. 393-bis cod. pen; Ordinanza — n. 13383/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e, dall'altra, obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano (pagg. 4 e ss.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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reati contro la pubblica autorità reato di coazione abbandono per lesioni personali disobbedienza alla decisione dell'autorità impedimento di un atto dell'autorità minaccia all'ordine pubblico

Disposizioni normative citate

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art. 337 cod. pen
21858/2024 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, alla sussistenza della esimente prevista dall'art.
art. 393-bis cod. pen
pen.); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, alla sussistenza della esimente prevista dall'art. 393-bis cod. pen., alla ritenuta recidiva, alla dosimetria della pena;
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CLEMA FILIPPO nato a MILANO il 17/02/1977 avverso la sentenza del 19/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 21858/2024 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, alla sussistenza della esimente prevista dall'art. 393-bis cod. pen., alla ritenuta recidiva, alla dosimetria della pena;

Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e, dall'altra, obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano (pagg. 4 e ss.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 31 ottobre 2024. r i