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Ordinanza — n. 13380/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic and inadmissible due to lack of specific arguments on appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13380/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance judgment regarding evasion charges, arguing issues about liability and sentencing. The court rejected these claims because the arguments were too general and failed to address the specific reasoning of the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals must be specific; generic arguments lacking reference to the lower court's reasoning are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic arguments lack of specificity procedural costs evasion charges inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento pena pecuniaria non riscuotibile evasione all'obbligo di contribuzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONIGLIO MARCO nato a PRIOLO GARGALLO il 12/03/1980 avverso la sentenza del 22/04/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 21810/2024 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di evasione); Esaminati i motivo di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità e alla dosimetria della pena; Ritenuti i motivi inammissibili perché generici sin dal grado di appello (il secondo), non essendo stato dedotto alcunchè rispetto alla motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 2 e ss.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 ottobre 2024.