Ordinanza — n. 13379/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABBAS GABRIELE ANTONINO nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 02/07/1995 avverso la sentenza del 20/02/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; • R.G. n. 21796/2024 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 368 cod. pen.); Esaminati i motivo di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 368 cod. pen; Ordinanza — n. 13379/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuti i motivi inammissibili perché generici, non essendo stato dedotto alcunchè rispetto alla motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 2 e ss.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 ottobre 2024.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABBAS GABRIELE ANTONINO nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 02/07/1995 avverso la sentenza del 20/02/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; • R.G. n. 21796/2024 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 368 cod. pen.); Esaminati i motivo di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;
Ritenuti i motivi inammissibili perché generici, non essendo stato dedotto alcunchè rispetto alla motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 2 e ss.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 ottobre 2024.