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Ordinanza — n. 13378/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13378/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13378/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROIETTO ANTHONY nato a CATANIA il 16/01/1996 avverso la sentenza del 24/04/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 21793/2024 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 337 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento del vizio totale di mente; Ritenuto il motivo inammissibile perché generico e meramente riproduttivo di censure già adeguatamente valutate (pagg. 2 e ss. sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 ottobre 2024.

Regesto Legislator

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art. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 13378/2025 — snpen · Corte di Cassazione: n. 21793/2024 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 337 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento del vizio totale di mente; Ritenuto il motivo inammissibile perché generico e meramente riproduttivo di censure già adeguatamente valutate (pagg. 2 e ss. sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 ottobre 2024.

Parole chiave

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menomazione psichica censura costituzionale ricovero psichiatrico forzato perizia psichiatrica insufficiente incapacità di discernimento concussione

Disposizioni normative citate

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art. 337 cod. pen
21793/2024 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 337 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROIETTO ANTHONY nato a CATANIA il 16/01/1996 avverso la sentenza del 24/04/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 21793/2024 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 337 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento del vizio totale di mente; Ritenuto il motivo inammissibile perché generico e meramente riproduttivo di censure già adeguatamente valutate (pagg. 2 e ss. sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 ottobre 2024.