Ordinanza — n. 13373/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: UCCELLO ANTONIO nato a ROMA il 26/12/1976 avverso la sentenza del 29/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; q R.G. n. 21722/2024 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990- cessione di sostanza stipefacente); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla esclusione della recidiva, alla dosimetria della pena;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 13373/2025 — snpen · Corte di Cassazione: n. 21722/2024 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990- cessione di sostanza stipefacente); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla esclusione della recidiva, alla dosimetria della pena;
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: UCCELLO ANTONIO nato a ROMA il 26/12/1976 avverso la sentenza del 29/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; q R.G. n. 21722/2024 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990- cessione di sostanza stipefacente); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla esclusione della recidiva, alla dosimetria della pena;
Ritenuti i motivi inammissibili perché non consentiti dalla legge, generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale obiettivamente non si confrontano e perché volti a sollecitare una non consentita nuova valutazione delle prove e, sostanzialmente, una diversa ricostruzione dei fatti (pagg. 1 e ss. motivazione sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 ottobre 2024