Ordinanza — n. 13371/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SINAGRA AUGUSTO nato a CATANIA il 18/08/1941 avverso l'ordinanza del 30/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA[dato avviso alle parti] udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 21716/2024 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e l'ordinanza impugnata con cui sono stati dichiarati utilizzabili dalla Corte di appello di Catania gli esiti delle captazioni disposte nel proc. n. 4304/2015 R.G.N.R.; Esaminati i motivi di ricorso e la memoria; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché proposto avverso un provvedimento non abnorme e, quindi, non autonomamente impugnabile (l'ordinanza potrà essere oggetto di censura unitamente alla sentenza), con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 13371/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 ottobre 2024.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SINAGRA AUGUSTO nato a CATANIA il 18/08/1941 avverso l'ordinanza del 30/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA[dato avviso alle parti] udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 21716/2024 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e l'ordinanza impugnata con cui sono stati dichiarati utilizzabili dalla Corte di appello di Catania gli esiti delle captazioni disposte nel proc. n. 4304/2015 R.G.N.R.; Esaminati i motivi di ricorso e la memoria; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché proposto avverso un provvedimento non abnorme e, quindi, non autonomamente impugnabile (l'ordinanza potrà essere oggetto di censura unitamente alla sentenza), con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 ottobre 2024.