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Ordinanza — n. 13371/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13371/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13371/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SINAGRA AUGUSTO nato a CATANIA il 18/08/1941 avverso l'ordinanza del 30/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA[dato avviso alle parti] udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 21716/2024 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e l'ordinanza impugnata con cui sono stati dichiarati utilizzabili dalla Corte di appello di Catania gli esiti delle captazioni disposte nel proc. n. 4304/2015 R.G.N.R.; Esaminati i motivi di ricorso e la memoria; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché proposto avverso un provvedimento non abnorme e, quindi, non autonomamente impugnabile (l'ordinanza potrà essere oggetto di censura unitamente alla sentenza), con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 13371/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 ottobre 2024.

Parole chiave

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istanza di autorizzazione all’esecuzione – Competenza opposizione al precetto esecutivo impugnazione di decisioni amministrative esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento domanda di continuazione dell'esecuzione impugnabilità della decisione di rinvio
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SINAGRA AUGUSTO nato a CATANIA il 18/08/1941 avverso l'ordinanza del 30/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA[dato avviso alle parti] udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 21716/2024 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e l'ordinanza impugnata con cui sono stati dichiarati utilizzabili dalla Corte di appello di Catania gli esiti delle captazioni disposte nel proc. n. 4304/2015 R.G.N.R.; Esaminati i motivi di ricorso e la memoria; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché proposto avverso un provvedimento non abnorme e, quindi, non autonomamente impugnabile (l'ordinanza potrà essere oggetto di censura unitamente alla sentenza), con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 ottobre 2024.