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Ordinanza — n. 13370/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals as inadmissible due to generic grounds and mere repetition of lower court censure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13370/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Corte di Cassazione declared the appeals filed by four El Habbat brothers inadmissible and ordered them to pay court costs. The appellants challenged a Florence Court of Appeal decision denying suspended sentence and generic mitigating circumstances. The Supreme Court rejected these arguments because they merely reiterated the lower court's reasoning without providing new substantive grounds.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis c.p.p.; Art. 363-ter c.p.p.: Appeals must contain new substantive grounds; mere repetition of lower court censure or generic arguments without specific comparison to the judgment's reasoning renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds repetition of censure suspended sentence denial generic mitigating circumstances revoca della sospensione condizionale remissione della pena pene condizionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 363-bis c.p.p.
Art. 363-ter c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: EL HABBAT SAID (CUI 041EH75) nato il 01/05/1994 EL HABBAT ABDELLAH (CUI 028F9BH) nato il 06/02/1984 EL HABBAT YOUSSEF (CUI 05WDIH8) nato il 19/06/2001 ELHABBAT OUSSAMA (CUI 061XRNL) nato il 01/01/2002 avverso la sentenza del 31/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; k R.G. n. 21689/2024 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990);

Esaminati i motivi dei ricorsi, relativi, quanto all'imputato Oussama El Habbat, al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena, e, quanto agli altri ricorrenti, al diniego delle circostanze attenuanti generiche; Ritenuti i motivi inammissibili perché meramente reiterativi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito (rigetto della sospensione condizionale) e perché generici, non confrontandosi i motivi con la motivazione della sentenza impugnata (diniego attenuanti generiche); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 ottobr