Ordinanza — n. 13368/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STINGO RAFFAELE nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 16/04/1959 avverso l'ordinanza del 03/06/2024 del GIP TRIBUNALE di NAPOLII dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 21630/2024 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e l'ordinanza impugnata con cui è stata rigettata la richiesta di incidente probatorio; Esaminato il motivo di ricorso; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché proposto avverso un provvedimento non impugnabile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 ottobre 2024.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 13368/2025 — snpen · Corte di Cassazione: n. 21630/2024 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e l'ordinanza impugnata con cui è stata rigettata la richiesta di incidente probatorio; Esaminato il motivo di ricorso; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché proposto avverso un provvedimento non impugnabile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 ottobre 2024.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STINGO RAFFAELE nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 16/04/1959 avverso l'ordinanza del 03/06/2024 del GIP TRIBUNALE di NAPOLII dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 21630/2024 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e l'ordinanza impugnata con cui è stata rigettata la richiesta di incidente probatorio; Esaminato il motivo di ricorso; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché proposto avverso un provvedimento non impugnabile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 ottobre 2024.