Ordinanza — n. 13367/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FAIJA GIUSEPPE nato a PALERMO il 13/08/1996 avverso la sentenza del 31/01/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 21448/2024 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla pena inflitta; Ritenuti i motivi inammissibili perché non consentiti dalla legge e generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale obiettivamente non si confrontano (pagg. 2- 3 motivazione);
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 13367/2025 — snpen · Corte di Cassazione: n. 21448/2024 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla pena inflitta; Ritenuti i motivi inammissibili perché non consentiti dalla legge e generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale obiettivamente non si confrontano (pagg. 2- 3 motivazione);
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FAIJA GIUSEPPE nato a PALERMO il 13/08/1996 avverso la sentenza del 31/01/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 21448/2024 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla pena inflitta; Ritenuti i motivi inammissibili perché non consentiti dalla legge e generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale obiettivamente non si confrontano (pagg. 2- 3 motivazione);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 ottobre 2024