Cassation appeal dismissed as inadmissible due to generic grounds failing to specify factual and legal complaints.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Migliaro Francesco inadmissible. The appellant argued for the revocation of his criminal conviction based on erroneous recognition of criminal responsibility, but the grounds were deemed too general. The court rejected the appeal because the complaint lacked specific factual and legal arguments required by Article 591 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds are manifestly generic and aspecific, failing to pinpoint the reasons for complaint in fact and law or adequately confront the lower court's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIGLIARO FRANCESCO nato a SAN VALENTINO TORIO il 07/08/1970 avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 22 ottobre 2024 la Corte di appello di Firenze ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 27 ottobre 2023 con cui Migliaro Francesco era stato condannato alla pena di giorni venti di arresto in ordine al reato di cui all'art. 116, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'erroneo riconoscimento della sua responsabilità penale.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. Il Collegio rileva, infatti, che la motivazione resa dai giudici di merito ben rappresenta e giustifica, in punto di diritto, con argomentazione immune da vizi logico-giuridici, le ragioni di riconoscimento della penale responsabilità dell'imputato e la congruità della pena inflittagli. Il motivo proposto dal ricorrente è, pertanto, manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., in quanto del tutto generico e aspecifico, non puntualizzando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in modo adeguato con le argomentazioni espresse dalla sentenza impugnata.
3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 19 febbraio 2025 Il Consigliere est