Ordinanza — n. 13259/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 12 settembre 2024 la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia del Tribunale di Termini Imerese del 26 ottobre 2023 con cui Elia Francesco ed Elia Dario erano stati condannati alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 1.500,00 di ammenda in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 7, comma 15-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del loro difensore, eccependo, con due distinti motivi: violazione di legge per omessa declaratoria dell'estinzione del reato per intervenuta prescrizione; vizio di motivazione in ordine al disposto riconoscimento della loro responsabilità penale.
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 110 cod. pen; Ordinanza — n. 13259/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 110 cod. pen. e 7, comma 15-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del loro difensore, eccependo, con due distinti motivi: violazione di legge per omessa declaratoria dell'estinzione del reato per intervenuta prescrizione; vizio di motivazione in ordine al disposto riconoscimento della loro responsabilità penale.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ELIA FRANCESCO nato a TERMINI IMERESE il 07/03/1965 ELIA DARIO nato a TERMINI IMERESE il 29/11/1990 avverso la sentenza del 12/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 12 settembre 2024 la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia del Tribunale di Termini Imerese del 26 ottobre 2023 con cui Elia Francesco ed Elia Dario erano stati condannati alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 1.500,00 di ammenda in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 7, comma 15-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del loro difensore, eccependo, con due distinti motivi: violazione di legge per omessa declaratoria dell'estinzione del reato per intervenuta prescrizione; vizio di motivazione in ordine al disposto riconoscimento della loro responsabilità penale.
2. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, in primo luogo considerato come, con riguardo all'introduttiva censura - alla stregua di quanto diffusamente rappresentato dalla Corte di appello, con motivazione giuridicamente corretta ed esente da vizio alcuno (cfr. pp. 2 e s. della sentenza impugnata) - non sia ad oggi intervenuta la prescrizione del reato, essendone previsto il relativo decorso solo in data 26 maggio 2025. 2.1. Il secondo motivo è, poi, manifestamente infondato, in quanto del tutto generico e aspecifico, inidoneo a rappresentare le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e a confrontarsi in maniera adeguata con le argomentazioni espresse dalla sentenza impugnata.
3. All'inammissibilità dei ricorsi segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 19 febbraio 2025 Il Consigliere estensore DEPOSITATA Ilesi. ent