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Ordinanza — n. 13256/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13256/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13256/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 18 settembre 2024 la Corte di appello di Torino ha confermato la pronuncia del G.U.P. del Tribunale di Aosta del 25 febbraio 2021 con cui Mascolo Luigi era stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 200,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 95 in relazione all'art. 79, comma 1 lett. c), D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, vizio di motivazione in ordine al disposto riconoscimento della sua responsabilità penale, non ricorrendo l'elemento soggettivo del delitto ascrittogli.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 13256/2025 — snpen · Corte di Cassazione: del Tribunale di Aosta del 25 febbraio 2021 con cui Mascolo Luigi era stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 200,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 95 in relazione all'art. 79, comma 1 lett. c), D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, vizio di motivazione in ordine al disposto riconoscimento della sua responsabilità penale, non ricorrendo l'elemento soggettivo del delitto ascrittogli.

Parole chiave

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false dichiarazioni senza giuramento patrocinio non autorizzato colpa del patrocinatore recidiva nell'infrazione inadempimento reiterato verdetto di colpevolezza

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASCOLO LUIGI (CUI 03Z3G39) nato a TORINO il 30/03/1987 avverso la sentenza del 18/09/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 18 settembre 2024 la Corte di appello di Torino ha confermato la pronuncia del G.U.P. del Tribunale di Aosta del 25 febbraio 2021 con cui Mascolo Luigi era stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 200,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 95 in relazione all'art. 79, comma 1 lett. c), D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, vizio di motivazione in ordine al disposto riconoscimento della sua responsabilità penale, non ricorrendo l'elemento soggettivo del delitto ascrittogli.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. Deve essere osservato, infatti, come esso, lungi dal confrontarsi con la congrua e logica motivazione resa dalla Corte territoriale in replica alle analoghe doglianze eccepite con l'atto di appello - con la quale sono state diffusamente rappresentate le ragioni di riconoscimento della penale responsabilità dell'imputato (cfr. p. 4 della sentenza impugnata) - reiteri le medesime considerazioni critiche espresse nel precedente atto impugnatorio, proposto avverso la sentenza di primo grado.

Per come ripetutamente chiarito da questa Corte di legittimità (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584-01), la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, cioè, è innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta.

Risulta di chiara evidenza, pertanto, che se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento). E' inammissibile, quindi, il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre:

Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838-01).

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 19 febbraio 2025 Il