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Ordinanza — n. 13253/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13253/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13253/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 6 giugno 2024 la Corte di appello di Venezia, decidendo in sede di rinvio a seguito di precedente pronuncia di annullamento di questa Corte di Cassazione, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Udine del 17 luglio 2020, ha rideterminato la pena inflitta a Filipin Nino nella misura di anni uno di reclusione in relazione al residuo reato di cui all'art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 contestato al capo d). Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, errata applicazione di legge in relazione agli artt. 133 e 62-bis cod. pen. per omesso riconoscimento in suo favore delle circostanze attenuanti generiche. Il difensore ha depositato successiva memoria scritta con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

Regesto Legislator

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art. 62-bis cod. pen; Ordinanza — n. 13253/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. Il Collegio osserva, infatti, come la motivazione resa dalla Corte di appello (cfr. p. 2 della sentenza impugnata) ben rappresenti e giustifichi, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di negare il riconoscimento del beneficio ex art. 62-bis cod. pen. all'imputato, esprimendo una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419-01).

Parole chiave

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attenuazione della pena scemata imputabilità riduzione della pena revisione della sentenza penale accoglimento parziale del contribuente diminuzione del reddito

Disposizioni normative citate

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art. 62-bis cod. pen
2 della sentenza impugnata) ben rappresenti e giustifichi, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di negare il riconoscimento del beneficio ex art. 62-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FILIPIN NINO nato a UDINE il 25/06/1969 avverso la sentenza del 06/06/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 6 giugno 2024 la Corte di appello di Venezia, decidendo in sede di rinvio a seguito di precedente pronuncia di annullamento di questa Corte di Cassazione, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Udine del 17 luglio 2020, ha rideterminato la pena inflitta a Filipin Nino nella misura di anni uno di reclusione in relazione al residuo reato di cui all'art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 contestato al capo d). Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, errata applicazione di legge in relazione agli artt. 133 e 62-bis cod. pen. per omesso riconoscimento in suo favore delle circostanze attenuanti generiche. Il difensore ha depositato successiva memoria scritta con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. Il Collegio osserva, infatti, come la motivazione resa dalla Corte di appello (cfr. p. 2 della sentenza impugnata) ben rappresenti e giustifichi, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di negare il riconoscimento del beneficio ex art. 62-bis cod. pen. all'imputato, esprimendo una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419-01).

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 19 febbraio 2025 Il Consigliere estensore DEPOSIT