Ordinanza — n. 13249/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 9 maggio 2024 la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 9 marzo 2023 con cui Pecoraro Carlo era stato condannato alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 1.500,00 di ammenda in ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 7, comma 15- bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'erroneo riconoscimento della sua responsabilità penale.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 13249/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. Il Collegio rileva, infatti, che la motivazione resa dai giudici di merito ben rappresenta e giustifica, in punto di diritto, con argomentazione immune da vizi logico-giuridici, le ragioni di riconoscimento della penale responsabilità dell'imputato e la congruità della pena inflittagli. Il motivo proposto dal ricorrente è, pertanto, manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., in quanto del tutto generico e aspecifico, non puntualizzando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in modo adeguato con le argomentazioni espresse dalla sentenza impugnata.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PECORARO CARLO nato a NAPOLI il 14/11/1976 avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 9 maggio 2024 la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 9 marzo 2023 con cui Pecoraro Carlo era stato condannato alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 1.500,00 di ammenda in ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 7, comma 15- bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'erroneo riconoscimento della sua responsabilità penale.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. Il Collegio rileva, infatti, che la motivazione resa dai giudici di merito ben rappresenta e giustifica, in punto di diritto, con argomentazione immune da vizi logico-giuridici, le ragioni di riconoscimento della penale responsabilità dell'imputato e la congruità della pena inflittagli. Il motivo proposto dal ricorrente è, pertanto, manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., in quanto del tutto generico e aspecifico, non puntualizzando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in modo adeguato con le argomentazioni espresse dalla sentenza impugnata.
3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 19 febbraio 2025 Il Consigliere estensore DEPOSITATA - Il dent