Ordinanza — n. 13247/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 9 luglio 2024 la Corte di appello di Ancona ha confermato la pronuncia del Tribunale di Macerata del 1° dicembre 2022 con cui Tassoni Franco era stato condannato alla pena di mesi sei di arresto ed euro 4.000 di ammenda in ordine al reato di cui all'art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Avverso tale sentenza ha proposto personalmente ricorso per cassazione l'imputato, lamentando, con un unico motivo, l'erroneo riconoscimento della sua responsabilità penale.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 39 disp. att. cod. proc. pen; Ordinanza — n. 13247/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 116, commi 15 e 17, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Avverso tale sentenza ha proposto personalmente ricorso per cassazione l'imputato, lamentando, con un unico motivo, l'erroneo riconoscimento della sua responsabilità penale.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TASSONI FRANCO nato a ROMA il 28/11/1958 avverso la sentenza del 09/07/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAflato avviso alle_parti3 udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 9 luglio 2024 la Corte di appello di Ancona ha confermato la pronuncia del Tribunale di Macerata del 1° dicembre 2022 con cui Tassoni Franco era stato condannato alla pena di mesi sei di arresto ed euro 4.000 di ammenda in ordine al reato di cui all'art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Avverso tale sentenza ha proposto personalmente ricorso per cassazione l'imputato, lamentando, con un unico motivo, l'erroneo riconoscimento della sua responsabilità penale.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto sottoscritto personalmente dall'imputato. E' ben noto, infatti, che ai sensi dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla I. 23 giugno 2017, n. 103, ed applicabile ai procedimenti instaurati a decorrere dal 3 agosto 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. E' stato più volte affermato che il ricorso per cassazione avverso un qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla I. n. 103 del 2017, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, che, ai sensi dell'art. 39 disp. att. cod. proc. pen., attesta unicamente la genuinità di tale sottoscrizione e la sua riconducibilità alla parte privata (così, tra le altre, Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Zhair, Rv. 274636-01;
Sez. 5, n. 36161 del 16/03/2018, S., Rv. 273765-01).
3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 19 febbraio 2025 Il Consigliere estensore Il P