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Ordinanza — n. 13244/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13244/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13244/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 28 giugno 2024 la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della decisione del G.U.P. del Tribunale di Varese del 21 ottobre 2021, ha revocato le statuizioni civili disposte in favore di alcune parti civili, nel resto confermando la pronuncia di condanna di Borsotti Raffaele alla pena di anni due di reclusione in ordine al reato di cui all'art. 589-bis, commi 1 e 4, cod. pen. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, carenza e manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla sussistenza della sua responsabilità penale, per essersi verificata la dinamica del sinistro stradale con modalità difformi rispetto a quelle ritenute dai giudici di merito.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 13244/2025 — snpen · Corte di Cassazione: del Tribunale di Varese del 21 ottobre 2021, ha revocato le statuizioni civili disposte in favore di alcune parti civili, nel resto confermando la pronuncia di condanna di Borsotti Raffaele alla pena di anni due di reclusione in ordine al reato di cui all'art. 589-bis, commi 1 e 4, cod. pen. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, carenza e manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla sussistenza della sua responsabilità penale, per essersi verificata la dinamica del sinistro stradale con modalità difformi rispetto a quelle ritenute dai giudici di merito.

Parole chiave

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revisione della sentenza penale omicidio passionale recidiva nell'infrazione crimine impunità motivi di cassazione

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BORSOTTI RAFFAELE nato a VARESE il 11/03/1989 avverso la sentenza del 28/06/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; I

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 28 giugno 2024 la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della decisione del G.U.P. del Tribunale di Varese del 21 ottobre 2021, ha revocato le statuizioni civili disposte in favore di alcune parti civili, nel resto confermando la pronuncia di condanna di Borsotti Raffaele alla pena di anni due di reclusione in ordine al reato di cui all'art. 589-bis, commi 1 e 4, cod. pen. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, carenza e manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla sussistenza della sua responsabilità penale, per essersi verificata la dinamica del sinistro stradale con modalità difformi rispetto a quelle ritenute dai giudici di merito.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. Deve essere ribadito, infatti, come esuli dai poteri della Corte di Cassazione quello di una «rilettura» degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945-01).

La Corte regolatrice ha rilevato che, anche dopo la modifica dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., per effetto della legge 20 febbraio 2006, n. 46, resta immutata la natura del sindacato che la Corte di Cassazione può esercitare sui vizi della motivazione, essendo rimasta preclusa, per il giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, Baratta, Rv. 234109-01).

In sede di legittimità, pertanto, non sono consentite censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181-01). Delineato nei superiori termini l'orizzonte del presente scrutinio di legittimità, deve essere osservato, allora, come il ricorrente in realtà invochi, con l'indicata doglianza, un'inammissibile considerazione alternativa del compendio probatorio in atti, e, quindi, una rivisitazione del potere discrezionale riservato al giudice di merito in punto di valutazione della prova, senza confrontarsi, con la dovuta specificità, con l'iter logico-giuridico seguito dalla Corte territoriale per affermare la sua responsabilità penale in ordine al reato contestatogli (cfr. pp. 14 e ss.).

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Ca