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Ordinanza — n. 13243/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13243/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13243/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 18 marzo 2024 la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della pronuncia del G.I.P. del Tribunale di Verona del 26 gennaio 2023, ha rideterminato la pena inflitta a Giuliani Michele nella misura di mesi uno, giorni quindici di arresto ed euro 450,00 di ammenda in ordine al reato di cui all'art. 186, commi 1, 2 lett.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 13243/2025 — snpen · Corte di Cassazione: del Tribunale di Verona del 26 gennaio 2023, ha rideterminato la pena inflitta a Giuliani Michele nella misura di mesi uno, giorni quindici di arresto ed euro 450,00 di ammenda in ordine al reato di cui all'art. 186, commi 1, 2 lett.

Parole chiave

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guida in stato di ebbrezza qualificata guida nonostante revoca della patente pena pecuniaria sospesa contravvenzione per eccesso di velocità riduzione della multa delitto

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIULIANI MICHELE nato a VERONA il 31/03/1979 avverso la sentenza del 18/03/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 18 marzo 2024 la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della pronuncia del G.I.P. del Tribunale di Verona del 26 gennaio 2023, ha rideterminato la pena inflitta a Giuliani Michele nella misura di mesi uno, giorni quindici di arresto ed euro 450,00 di ammenda in ordine al reato di cui all'art. 186, commi 1, 2 lett.

b) e 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per omessa concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. Il Collegio osserva, infatti, come la richiesta di riconoscimento della sospensione condizionale della pena costituisca un motivo nuovo, non dedotto con il precedente appello, perciò non sottoponibile al vaglio del presente giudizio di legittimità, dovendo trovare applicazione, in termini troncanti, il principio, reiteratamente affermato da questa Corte di legittimità, per cui non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (così, tra le altre:

Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316-01; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745-01; Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, Grazioli, Rv. 255577-01).

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma 1'8 gennaio 2025 Il Consigliere estens