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Ordinanza — n. 13239/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13239/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13239/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 13 settembre 2024 il G.U.P. del Tribunale di Foggia ha applicato a Zingariello Isabella, su conforme richiesta delle parti, la pena di anni quattro di reclusione, oltre alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, in ordine ai reati di cui agli artt. 589-bis, commi 1 e 2, cod. pen.; artt. 590-bis, commi 1 e 2, 589-bis, commi 1 e 2, cod. pen. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, vizio di motivazione e violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 222, comma 2, quarto periodo cod. strada, secondo la lettura datane dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 88 del 17 aprile 2019, nella parte in cui ha disposto l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 13239/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. L'eccepita censura, infatti, non tiene conto del fatto che, nel caso di specie, trattasi di ipotesi di applicazione ex lege della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, pur nell'accezione espressa dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 88 del 17 aprile 2019, essendo stata espressamente contestata all'imputata l'aggravante prevista dal comma 2 degli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen.

Parole chiave

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guida nonostante revoca della patente guida in stato di ebbrezza qualificata altri reati infrazione qualificata aggravamento della pena reato grave di stupefacenti

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZINGARIELLO ISABELLA nato a FOGGIA il 01/09/1984 avverso la sentenza del 13/09/2024 del GIP TRIBUNALE di FOGGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; n

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 13 settembre 2024 il G.U.P. del Tribunale di Foggia ha applicato a Zingariello Isabella, su conforme richiesta delle parti, la pena di anni quattro di reclusione, oltre alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, in ordine ai reati di cui agli artt. 589-bis, commi 1 e 2, cod. pen.; artt. 590-bis, commi 1 e 2, 589-bis, commi 1 e 2, cod. pen. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, vizio di motivazione e violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 222, comma 2, quarto periodo cod. strada, secondo la lettura datane dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 88 del 17 aprile 2019, nella parte in cui ha disposto l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. L'eccepita censura, infatti, non tiene conto del fatto che, nel caso di specie, trattasi di ipotesi di applicazione ex lege della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, pur nell'accezione espressa dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 88 del 17 aprile 2019, essendo stata espressamente contestata all'imputata l'aggravante prevista dal comma 2 degli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen.

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma 1'8 gennaio 2025 Il Consigliere