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Ordinanza — n. 13236/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13236/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13236/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza dell'8 luglio 2024 la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Nola del 21 settembre 2020, ha revocato la confisca del veicolo in sequestro, per il resto confermando la condanna di Longobardi Luigi alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 1.000,00 di ammenda in ordine al reato di cui all'art. 186, comma 2 lett. b), d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, con applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un anno Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con quattro distinti motivi: erronea applicazione di legge e violazione dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. per omesso avvertimento in suo favore della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, non essendo a tal fine sufficiente quello effettuato in forma orale; violazione di legge per non essere stato sottoposto l'etilometro a revisione, come invece previsto da espressa previsione normativa; violazione di legge per essere stata erroneamente confermata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida nella misura di un anno; violazione di legge e vizio di motivazione per omessa applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., nonché per mancata conversione della pena applicatagli nel lavoro di pubblica utilità.

Regesto Legislator

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art. 114 disp. att. cod. proc. pen, art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 13236/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838-01). 2.2. Manifestamente infondata è pure la censura riguardante l'avvenuta conferma della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un anno, trattandosi di misura discrezionalmente decisa dal giudice di merito nel rispetto dei limiti previsti dalla norma dell'art. 186, comma 2 lett. b), d.lgs. n. 285 del 1992.

Parole chiave

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guida nonostante revoca della patente guida in stato di ebbrezza qualificata divieto di condurre abbandono del procedimento per infrazione stradale reato grave di stupefacenti esame d'idoneità alla guida

Disposizioni normative citate

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art. 114 disp. att. cod. proc. pen
285, con applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un anno Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con quattro distinti motivi: erronea applicazione di legge e violazione dell'art. 114 disp.
art. 131-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LONGOBARDI LUIGI nato a AVELLINO il 30/03/1992 avverso la sentenza del 08/07/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza dell'8 luglio 2024 la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Nola del 21 settembre 2020, ha revocato la confisca del veicolo in sequestro, per il resto confermando la condanna di Longobardi Luigi alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 1.000,00 di ammenda in ordine al reato di cui all'art. 186, comma 2 lett. b), d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, con applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un anno Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con quattro distinti motivi: erronea applicazione di legge e violazione dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. per omesso avvertimento in suo favore della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, non essendo a tal fine sufficiente quello effettuato in forma orale; violazione di legge per non essere stato sottoposto l'etilometro a revisione, come invece previsto da espressa previsione normativa; violazione di legge per essere stata erroneamente confermata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida nella misura di un anno; violazione di legge e vizio di motivazione per omessa applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., nonché per mancata conversione della pena applicatagli nel lavoro di pubblica utilità.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità. 2.1. Ed infatti, con riferimento alla prima, seconda e quarta doglianza, deve essere osservato come esse, lungi dal confrontarsi con la congrua e logica motivazione resa dalla Corte territoriale, con la quale sono state diffusamente rappresentate le ragioni di mancato accoglimento dei medesimi motivi dedotti da parte dell'imputato (pp. 2 e s.), di fatto reiterino le medesime considerazioni critiche espresse nel precedente atto impugnatorio, proposto avverso la sentenza di primo grado, già vagliate da parte della Corte di merito.

Per come ripetutamente chiarito da questa Corte di legittimità (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584-01), la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, cioè, è innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta.

Risulta di chiara evidenza, pertanto, che se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento). E' inammissibile, quindi, il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre:

Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838-01). 2.2. Manifestamente infondata è pure la censura riguardante l'avvenuta conferma della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un anno, trattandosi di misura discrezionalmente decisa dal giudice di merito nel rispetto dei limiti previsti dalla norma dell'art. 186, comma 2 lett. b), d.lgs. n. 285 del 1992.

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma 1'8 gennai