Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility regarding non-appealable conditional sentence suspension denial.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because the ground of law raised was not deducible at this stage. The appellant argued that the Court of Appeal failed to grant conditional sentence suspension, but the lower court had already provided a reasoned and logical justification for the denial. Consequently, the court ruled that such substantive decisions on sentence suspension are not subject to review in a legality appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The denial of conditional sentence suspension is a substantive decision not subject to review in a cassation appeal for violation of law, as the lower court's reasoning is binding and free from logical defects.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAGRI MICHAEL nato a CLUSONE il 02/02/1995 avverso la sentenza del 17/06/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 17 giugno 2024 la Corte di appello di Brescia ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 4 luglio 2023 con cui Magri Michael era stato condannato alla pena di mesi sei di arresto ed euro 1.500,00 di ammenda in ordine al reato di cui all'art. 186, comma 2 lett. c), d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento in suo favore del beneficio della sospensione condizionale della pena.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. E', infatti, manifestamente infondata la doglianza relativa all'omessa applicazione della sospensione condizionale della pena, avendo la Corte di appello ben rappresentato e giustificato (cfr. p.
4) le ragioni di diniego di tale beneficio, esprimendo una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in questa sede di legittimità.
3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma 1'8 gennaio 2025 Il Consig