Ordinanza — n. 13220/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 31 maggio 2024 la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 10 dicembre 2022 con cui Aboumouslim Yuseff era stato condannato alla pena di mesi due di arresto ed euro 3.000,00 di ammenda in ordine al reato di cui all'art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'omessa applicazione della riduzione di pena prevista per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella sua massima estensione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 62-bis cod. pen; Ordinanza — n. 13220/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 116, commi 15 e 17, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'omessa applicazione della riduzione di pena prevista per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella sua massima estensione.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABOUMOUSLIM YUSEFF nato a NAPOLI il 01/12/1992 avverso la sentenza del 31/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 31 maggio 2024 la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 10 dicembre 2022 con cui Aboumouslim Yuseff era stato condannato alla pena di mesi due di arresto ed euro 3.000,00 di ammenda in ordine al reato di cui all'art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'omessa applicazione della riduzione di pena prevista per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella sua massima estensione.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo manifestamente infondato, dovendo essere osservato come la motivazione resa dalla Corte di appello ben rappresenti e giustifichi, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di negare all'imputato il riconoscimento del beneficio ex art. 62-bis cod. pen. con riduzione della pena nella sua massima estensione, esprimendo, pur nella sintesi, una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419-01).
3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma 1'8 gennaio 2025 Il