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Ordinanza — n. 13218/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for improper filing venue regarding criminal defense funding admission order.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13218/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed at the wrong registry, specifically the civil instead of the criminal registry. Suno Bambo argued for violation of procedural articles regarding defense funding, but the court noted that such appeals must follow criminal procedure rules. Consequently, the filing location error rendered the entire appeal invalid under established case law.

Regesto Legislator

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Art. 582, 583 cod. proc. pen.; Art. 360, n. 3, 4, 5 cod. proc. civ.; Art. 99 D.P.R. n. 115/2002: Appeals regarding admission to state-funded legal representation in criminal proceedings must be filed at the criminal registry, not the civil one, under penalty of inadmissibility.

Parole chiave

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criminal procedure appeal legal aid admission filing venue error Cassation inadmissibility state-funded defense foro d'esecuzione anticipo delle spese ricorso costituzionale all'estero

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3, 4 e 5, cod. proc. civ.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3, 4 e 5, cod. proc. civ. in relazione all'art.
Art. 99 D.P.R. n. 115 del 2002
in relazione all'art. 99 D.P.R. n. 115 del 2002.
Art. 582 cod. proc. pen.
Art. 583 cod. proc. pen.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 40478 del 27/09/2023, Anyanwu
pen., presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento (così, Sez. 4, n. 40478 del 27/09/2023, Anyanwu, Rv.
Sez. 4, n. 16616 del 27/02/2019, Confortino
285068-01; Sez. 4, n. 16616 del 27/02/2019, Confortino, Rv.
Sez. 4, n. 3628 del 22/10/2015, dep. 2016, Messana
275571-01; Sez. 4, n. 3628 del 22/10/2015, dep. 2016, Messana, Rv.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SUNO BAMBO nato il 01/01/1994 avverso l'ordinanza del 20/06/2023 del GIP TRIBUNALE di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza del 20 giugno 2023 il Tribunale di Potenza ha dichiarato inammissibile una richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata nell'interesse di Suno Bambo. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3, 4 e 5, cod. proc. civ. in relazione all'art. 99 D.P.R. n. 115 del 2002.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto depositato il 16 giugno 2024 presso la cancelleria civile della Corte in Cassazione, e non già presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Secondo consolidato orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, nel procedimento per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato trovano applicazione le regole del codice di procedura penale, sicché è inammissibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che decide sull'opposizione al provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione, nel caso in cui non sia depositato, ai sensi degli artt. 582 e 583 cod. proc. pen., presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento (così, Sez. 4, n. 40478 del 27/09/2023, Anyanwu, Rv. 285068-01; Sez. 4, n. 16616 del 27/02/2019, Confortino, Rv. 275571-01; Sez. 4, n. 3628 del 22/10/2015, dep. 2016, Messana, Rv. 265793-01).

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma 1'8 gennaio 2025 Il