Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to generic ground lacking specific factual and legal arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because the sole ground raised was generic and failed to specify factual or legal complaints. The appellant argued for omitted assistance by a defense lawyer, but the Court found the lower court's reasoning on criminal liability and sentencing appropriate and logically sound. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the penalty fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen.: A cassation ground is inadmissible if it is manifestly generic and aspecific, failing to pinpoint factual and legal grievances or adequately confront the arguments of the contested judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PANARELLI NINO nato a MINERVINO MURGE il 03/07/1972 avverso la sentenza del 24/10/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 24 ottobre 2023 la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Foggia del 7 febbraio 2022, ha rideterminato la pena inflitta a Panarelli Nino nella misura di mesi sei di arresto ed euro 1.500,00 di ammenda in ordine al reato di cui all'art. 186, commi 2 lett.
c) e 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, inosservanza ed erronea applicazione di legge per omesso avviso in suo favore della facoltà di farsi assistere da un difensore.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. Il Collegio rileva, infatti, che la motivazione resa dai giudici di merito ben rappresenta e giustifica, in punto di diritto, con argomentazione immune da vizi logico-giuridici, le ragioni di riconoscimento della penale responsabilità dell'imputato e la congruità della pena inflittagli. Il motivo proposto dal ricorrente è, pertanto, manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., in quanto del tutto generico e aspecifico, non puntualizzando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in modo adeguato con le argomentazioni espresse dalla sentenza impugnata.
3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma l'8 gennaio 2025 Il Consigliere estensore DEPOSITA:M Il reidente