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Ordinanza — n. 13209/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13209/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13209/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso di Bellantuono Michele è inammissibile a fronte di una motivazione che appare adeguata e coerente anche con richiamo a condivisibile giurisprudenza di legittimità quanto alla rilevanza a fini di spaccio della cocaina rinvenuta, laddove le ulteriori argomentazioni di sostegno della predetta impostazione quanto alla strumentalità dell'hashish ceduta rispetto alla cocaina appaiono ultronee e come tali non inficiano le predette e precedenti argomentazioni. Il secondo motivo proposto in ordine alla fattispecie ex art. 62 n. 4 cod. pen. appare generico in quanto pur potendosi applicare astrattamente l'attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen. non deduce specificamente oltre al profilo del ridotto rilievo economico anche quello della ridotta offensività rispetto al bene della salute quali due profili che devono coesistere per la concreta applicazione della fattispecie.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 13209/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso, stante la manifesta infondatezza dell'impugnazione. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

Parole chiave

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ristrettezza finanziaria traffico aggravato di stupefacenti carenza di sostanza economica dipendenza da sostanze stupefacenti attenuazione della pena riduzione delle spese giudiziarie

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELLANTUONO MICHELE nato a CONVERSANO il 25/08/1995 avverso la sentenza del 18/09/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO;

1. Il ricorso di Bellantuono Michele è inammissibile a fronte di una motivazione che appare adeguata e coerente anche con richiamo a condivisibile giurisprudenza di legittimità quanto alla rilevanza a fini di spaccio della cocaina rinvenuta, laddove le ulteriori argomentazioni di sostegno della predetta impostazione quanto alla strumentalità dell'hashish ceduta rispetto alla cocaina appaiono ultronee e come tali non inficiano le predette e precedenti argomentazioni. Il secondo motivo proposto in ordine alla fattispecie ex art. 62 n. 4 cod. pen. appare generico in quanto pur potendosi applicare astrattamente l'attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen. non deduce specificamente oltre al profilo del ridotto rilievo economico anche quello della ridotta offensività rispetto al bene della salute quali due profili che devono coesistere per la concreta applicazione della fattispecie.

Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso, stante la manifesta infondatezza dell'impugnazione. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20.