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Ordinanza — n. 13070/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waiver of non-prosecution grounds via plea agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13070/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the applicant waived the right to challenge non-prosecution grounds during the plea agreement. Although the lower court reclassified the offense and adjusted the sentence, the applicant had already renounced remaining arguments in exchange for the settlement. The court ruled that such waivers are preclusive and extend to the entire litigation process, including cassation.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 129 cod. proc. pen.: A waiver of non-prosecution grounds made in a plea agreement renders subsequent appeals regarding those grounds inadmissible, as the party's concession precludes further examination of the matter.

Parole chiave

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plea agreement waiver non-prosecution grounds cassation inadmissibility preclusive effect sentencing reduction alibi false dichiarazioni senza giuramento testimonianze contraddittorie

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
Costantini Luca ha proposto ricorso avverso il provvedimento in epigrafe, con cui la Corte d'appello di Roma, in riforma dell'appellata decisione, preso atto dell accordo fra le parti ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., riqualificato il fatto ai sensi dell'ai -t.
Art. 129 cod. proc. pen.
Pertanto, deve ritenersi inammissibile il ricorso relatki D alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.) (Sez.
Art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
A norma dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., l'inammissibilità del ricorso è dici' iarata de plano.
Art. 616 c.p.p.
Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spa::.e del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro.
D.P.R. n. 309/1990, Art. 73, comma 5
art. 599-bis c.p
Costantini Luca ha proposto ricorso avverso il provvedimento in epigrafe, con cui la Corte d'appello di Roma, in riforma dell'appellata decisione, preso atto dell accordo fra le parti ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., riqualificato il fatto ai sensi dell'ai -t.
art. 129 cod. proc. pen
Pertanto, deve ritenersi inammissibile il ricorso relatki D alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.) (Sez.
art. 616 c.p
Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spa::.e del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018
pen.) (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSTANTINI LUCA nato a ROMA il 10/01/1995 avverso la sentenza del 01/07/2024 della CORTE APPELLO di ROMA(5;7—a7R3711-e—rDarti« - udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Costantini Luca ha proposto ricorso avverso il provvedimento in epigrafe, con cui la Corte d'appello di Roma, in riforma dell'appellata decisione, preso atto dell accordo fra le parti ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., riqualificato il fatto ai sensi dell'ai -t. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, ha rideterminato la pena inflitta nei suoi confrpnti in primo grado. Il ricorrente denuncia, con l'unico motivo, il vizio di motiva2:1)ne in relazione all'insussistenza delle cause di proscioglimenti ai sensi dell'ari:. 129 cod.proc.pen.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

3. Va ribadito il principio già affermato da questa Corte, secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cuci proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cogniziene del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento proca: , suale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione.

Pertanto, deve ritenersi inammissibile il ricorso relatki D alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.) (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018. Casero Rv. 273194). 3.Ne discende l'inammissibilità del motivo che - come quello dedotto dal ricci -rente - attenga alla motivazione della sentenza in ordine alla motivazione sull'applica2ione e sul giudizio di bilanciamento fra le circostanze, trattandosi di profilo cop:!ii to dal concordato sulla pena con contestuale rinuncia ai restanti motivi.

3. A norma dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., l'inammissibilità del ricorso è dici' iarata de plano.

4. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spa::.e del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammendi?. Co