Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of motivation and merits re-evaluation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Di Paolo Ennio inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The court rejected the first ground for appeal as it constituted a personal reconstruction of facts without identifying specific, manifestly flawed reasoning, which would improperly require a re-evaluation of the merits. Regarding the second ground, the appellate court correctly assessed the evidence of drug trafficking activities based on the quantity of drugs, money, and tools found, confirming the lower court's findings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely offers a personal reconstruction of facts without identifying specific, manifestly flawed reasoning, as this constitutes an impermissible re-evaluation of the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI PAOLO ENNIO nato a ROMA il 29/06/1968 avverso la sentenza del 10/07/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Il ricorso proposto da Di Paolo Ennio è inammissibile. Il ricorso si dilunga quanto al primo motivo in una personale ricostrinione e interpretazione dei fatti e come tale, non individuando passaggi motiva;Honali "manifestamente" viziati e tantomeno le ragioni di un tale evidente vizio, si iduce ad una prospettazione rivalutativa del merito, come tale inammissibile in cuesta sede.
Quanto al secondo motivo i giudici correttamente hanno valorizzato le mocl3lità i mezzi e la qualità e quantità dello stupefacente evidenziando alla ilIC.2 dei complessivi rinvenimenti, riguardanti anche denaro e strumenti di confezionarriento, la sussistenza di una florida attività inerente il traffico di stupefacenti. tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissib ft , con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del[Em spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14.3.2025.