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Ordinanza — n. 13068/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic legal qualification challenge is inadmissible under procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13068/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals by Soufiane Hassar and Abassi Youssef inadmissible de plano. The defendants argued for a violation of law regarding the legal qualification of the offense and the sentencing, but the court found their claims too generic. The court ruled that such challenges are only admissible in cases of obvious error, rejecting arguments about proportional sentencing as procedurally barred.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.: Appeals challenging the legal qualification of facts or the proportionality of the agreed sentence are inadmissible de plano unless they demonstrate an obvious error in the judgment's reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal legal qualification procedural bar proportionality of sentence de plano dismissal obvious error standard procedural law Italy commisurazione della pena per stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
19757 del 16/04/2019, Rv.276509 - 01) e che Ritenuto pertanto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, de plano a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Va, inoltre, ricordato che è inammissibile ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod.
Art. 444, cod. proc. pen.
art. 444 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez.2, n. 14377 del 31/03/2021
(Sez.2, n. 14377 del 31/03/2021,Rv.281116 - 0:L Sez.
Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018
14377 del 31/03/2021,Rv.281116 - 0:L Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv.
Sez.5, n. 19757 del 16/04/2019
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SOUFIANE HASSAR (C.U.I 06NOQR3) nato il 11/07/1998 ABASSI YOUSSEF ( C.U.I 05AQE8M) nato il 23/11/1998 avverso la sentenza del 03/10/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di MC N ZA [dato avviso alle parti; j udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Rilevato che con sentenza del 3 ottobre 2024, pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., Gip del Tribunale di Monza ha applicato agli attuali ricorrenti la pena conci: rdata in relazione al reato di cui agli artt. 110 ,81 cod. pen. e 73 del d.P.R. 309/90.

Rilevato che i ricorrenti deducono violazione di legge e correlato vizio di moda: zione in relazione alla qualificazione del fatto ed alla commisurazione della pena. Considerato che i motivi sono inammissibili: la contestazione in ordi m alla qualificazione giuridica del fatto è del tutto generica e non vengono dedotti profili di illegalità della pena concordata. et, é Va ricordatovrerronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal test:D del provvedimento impugnato. (Sez.2, n. 14377 del 31/03/2021,Rv.281116 - 0:L Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 27261901); nel caso di specie, non5;ussiste il vizio lamentato, in quanto la motivazione della sentenza è adeguata perché basata sugli atti di indagine in piena aderenza al chiaro tenore letterale della imputa zi )n. Va, inoltre, ricordato che è inammissibile ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. il ricorso per cassazione che deduca motivi concernenti, non l'illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ci/vero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma - come nella specie - profili commisurativi della stessa (Sez.5, n. 19757 del 16/04/2019, Rv.276509 - 01) e che Ritenuto pertanto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, de plano a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento dell€ ;pese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend( .