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Ordinanza — n. 13067/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against conditional sentence application dismissed for lack of statutory grounds under Art. 448 CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13067/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it failed to meet the strict statutory requirements for challenging a conditional sentence application. The appellant, Pappani Manuel, argued against the sentence but did not allege any of the specific grounds permitted by law, such as lack of voluntary consent or legal error. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered the appellant to pay the procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 444 c.p.p.: An appeal against a conditional sentence application is inadmissible unless it is based on the lack of the accused's voluntary consent, the absence of a correlation between the request and the sentence, a legal error in the qualification of the facts, or the illegality of the penalty or security measure.

Parole chiave

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conditional sentence application Cassation appeal inadmissibility voluntary consent requirement procedural law limitations legal qualification error motivi di cassazione censura formulata in modo carente cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
peri.) è inarnmissibile ove in contrasto con quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis cod.
Art. 444 c.p.p.
Rilevato che il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 coc..
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAPPANI MANUEL nato a MILANO il 30/07/1991 avverso la sentenza del 08/10/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di MONZA("dato avviso alle parti;\ udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Con l'unico motivo proposto si deduce nell'interesse di Pappani Manuel il di motivazione. Rilevato che il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 coc.. proc. pen. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. peri.) è inarnmissibile ove in contrasto con quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, p,H cui il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per Cassazione contro la sen:enza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e se -11:.enza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della rr isura di sicurezza; considerato che, nel caso in esame, il ricorrente non ha allegato la manciza di volontà dell'imputato o altri vizi ammissibili per legge; tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e .della soni na di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle .;pese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14.3.2025.