Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 13066/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13066/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13066/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PUMA GIOACCHINO nato a MODICA il 17/08/1970 avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Rilevato che con i primi due motivi di ricorso si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità; Ritenuto che i motivi dedotti non sono consentiti dalla legge in sw de di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, volte a pnbporre una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legitt mità; non è consentito dedurre il "travisamento del fatto", stante la preclusior e per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risu tanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez.6,n.274,i9 del 04/07/2006, Rv.234559;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 133 c.p; Ordinanza — n. 13066/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 5, n. 39048/2007, Rv. 238215; Sez. 6, n :!5255 del 2012, Rv.253099) ed in particolare di operare la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e iversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (cfr. Sez. 6, 26.4.2006, n. 22256, Rv. 234148). Rilevato che con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione di legge e nn1 zio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio; Ritenuto che il motivo è manifestamente infondato. La Corte territolale ha confermato l'entità della pena irrogata dal primo giudice e mantenuta nel 11. inimo edittale, ritenendola congrua ed adeguata al fatto, denegando l'applicaziolv delle circostanze attenuanti generiche per assenza di motivi positivi a tal fine.

Parole chiave

Generato dall'IA
bancarotta fraudolenta reato economico truffa in materia di prestazioni appropriazione indebita di fondi abbandono del procedimento per truffa lotta contro la frode

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 133 c.p
Va ricordato che quando la pena venga irrogata in misura prossima al winimo edittale l'obbligo di motivazione del giudice si attenua, sicché è sufficiente anche il richiamo a criteri di adeguatezza, nel quale sono impliciti gli elemenb di cui all'art. 133 c.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 39048/2007
Sez. 5, n. 39048/2007, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PUMA GIOACCHINO nato a MODICA il 17/08/1970 avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Rilevato che con i primi due motivi di ricorso si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità; Ritenuto che i motivi dedotti non sono consentiti dalla legge in sw de di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, volte a pnbporre una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legitt mità; non è consentito dedurre il "travisamento del fatto", stante la preclusior e per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risu tanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez.6,n.274,i9 del 04/07/2006, Rv.234559;

Sez. 5, n. 39048/2007, Rv. 238215; Sez. 6, n :!5255 del 2012, Rv.253099) ed in particolare di operare la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e iversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (cfr. Sez. 6, 26.4.2006, n. 22256, Rv. 234148). Rilevato che con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione di legge e nn1 zio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio; Ritenuto che il motivo è manifestamente infondato. La Corte territolale ha confermato l'entità della pena irrogata dal primo giudice e mantenuta nel 11. inimo edittale, ritenendola congrua ed adeguata al fatto, denegando l'applicaziolv delle circostanze attenuanti generiche per assenza di motivi positivi a tal fine.

Va ricordato che quando la pena venga irrogata in misura prossima al winimo edittale l'obbligo di motivazione del giudice si attenua, sicché è sufficiente anche il richiamo a criteri di adeguatezza, nel quale sono impliciti gli elemenb di cui all'art. 133 c.p. (Sez. 2,n.28852 del 08/05/2013 dep.08/07/2013, Rv. 255464, Sez. 4, 21 settembre 2007, n. 38536) e che costituisce principio consolidati) che, in caso di diniego, soprattutto dopo la specifica modifica dell'art. 62- bi; c.p. operata con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92 convertito con modif. dalla L. 24 luglio 2008, n. 125 che ha sancito essere l'incensuratezza dell'imputato non più ilonea da sola a giustificarne la concessione, è assolutamente sufficiente che il Gi ,nlice di merito si limiti a dar conto - come avvenuto nella specie - di avere itenuto l'assenza di elementi o circostanze positive a tale fine (Sez.3, n.44071 del 25/09/2014, Rv.260610;

Sez. 1,n.39566 del 16/02/2017, Rv.270986). Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibili, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amrr e i