Italian court dismisses appeal claiming lack of reasoning regarding plea bargain acquittal under Art. 129. Appeal inadmissible.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the second-instance judge need not explicitly address acquittal grounds under Article 129 when a plea bargain is accepted. The appellant argued the lower court failed to explain why the defendant was not acquitted, but the court held that once the defendant renounces appeal grounds, the appellate review is limited to non-renounced issues. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. — When an accused renounces appeal grounds, the second-instance judge's duty to motivate is limited to the effect of the appeal, exempting them from addressing acquittal causes or absolute nullity of evidence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAIDA AGATINO nato a CATANIA il 30/03/1984 avverso la sentenza del 28/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANIArdato avviso alle parti; udita la-relazi-one svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Con sentenza del 28/03/2024 la Corte d'Appello di Catania, in accoglimento della richiesta, del P.G. e dell'imputato, ex art. 599-bis cod.proc.pen., in riforma della decisione del Tribunale di Catania- rideterminava la pena inflitta all'imputato come concordata. Ritenuto che il motivo di ricorso, con il quale si deduce vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod.proc.pen.
è inammissibile. Va richiamato il cons ,c, idato orientamento, secondo cui il giudice di secondo grado, nell'accogliere la rich ita di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen. né sull'insussistenza di ipotesi di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove perché si deve rapportare della motivazione all'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione in quanto, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Rv. 27-522;
Sez.5, n. 15505 del 19/03/2018,Rv. 272853 - 01) Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de pliwo a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizior e del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle 'pese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso