Cassation court dismisses appeal regarding generic mitigating circumstances due to lack of factual review by lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Vincenzo Ferrazzani's appeal inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The lower court had denied generic mitigating circumstances based on the severity of the evasion, relying on the principle that such factual assessments are non-reviewable unless contradictory. The court affirmed that a judge may rely on a single relevant element from the statute to decide on mitigation without examining every alleged factor.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62-bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: The existence of relevant mitigating circumstances is an objective matter of fact that the trial judge may exclude based on preponderant reasons, provided the decision is motivated and non-contradictory, without requiring a specific appreciation of each alleged factor.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRAZZANI VINCENZO nato a ROMA 11 16/07/1973 avverso la sentenza del 15/07/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Il ricorso di Ferrazzani Vincenzo è inammissibile. La corte ha ben illustrato le ragioni del diniego delle invocate attenuanti generiche alla luce della entità dell'evasione, in linea con il principio per cui la sussisl:elza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell'art. 62-bis cod. pen. è oggettD di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti li uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Cass., Sez.
VI, n. 42688 del 24/09/2008, Cari li, Rv 242419). Si è anche affermato che «ai fini della concessione o del dinieqc delle circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ec ,itto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo e emento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle mocla ità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso» (Cass., Sez. II, n. 3151)9 del 18/01/2011, Sermone, Rv 249163).
Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissitilIA, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somna di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere pr)fili di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammendi.. Così deciso in Roma il 14.3