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Ordinanza — n. 13061/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of motivation regarding generic mitigating circumstances versus aggravating factors in drug trafficking. The appeal is inadmissible due to manifestly unfounded claims of insufficient reasoning by the lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13061/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Pignataro Agatino inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Pignataro argued the lower court failed to adequately weigh generic mitigating circumstances against the aggravating circumstance of drug trafficking. The court rejected this, stating the appellate court properly balanced the factors based on the crime's gravity and drug quantity, adhering to established case law on discretionary sentencing.

Regesto Legislator

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Art. 62 bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: The court's motivation is sufficient if it demonstrates consideration of all statutory elements and significant facts, showing a logical comparison where the judge's discretion on weighing heterogeneous circumstances is not subject to review unless manifestly illogical.

Parole chiave

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drug trafficking sentencing generic mitigating circumstances aggravating circumstances balancing of circumstances lack of motivation inadmissible appeal discretionary sentencing circostanze aggravanti o attenuanti

Disposizioni normative citate

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Art. 62 bis cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
art. 62 bis cod.pen

Giurisprudenza citata

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Sez.2, n.3610 del 15/01/2014
Sez.5, n.5579 del 26/09/2013
Sez.4, n. del 23/05/2007
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIGNATARO AGATINO nato a NAPOLI il 28/03/1968 avverso la sentenza del 09/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Rilevato che con un unico motivo di ricorso si deduce vizio di motiva:lime in ordine alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche Ji cui all'art. 62 bis cod.pen.in misura prevalente alla contestata circostanza aggrEivante. Ritenuto che il motivo è manifestamente infondato. La Corte territori,ille ha adeguatamente motivato in ordine al giudizio di comparazione fra circe ,stanze attenuanti generiche ed aggravante, richiamando la gravità del reato in rei.: zione alle modalità dell'azione e la quantità e qualità della sostanza stupefacente.

In tale motivazione non vi è alcuna manifesta illogicità o carenza sinc ai :abile in questa sede. Infatti, secondo l'orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio, per il corretto adempimento dell'obbligo della motivazione in tema di bilanciannento di circostanze eterogenee è sufficiente che il giudice dimostri di avere conside .ato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati nella norma dell'art. 133 cod. Hen. e gli altri dati significativi, apprezzati come assorbenti o prevalenti su quelli di ,;egno opposto, essendo sottratto al sindacato di legittimità, in quanto espressi:me del potere discrezionale nella valutazione dei fatti e nella concreta determini; zione della pena demandato al detto giudice, il supporto motivazionale sul punto quando sia aderente ad elementi tratti obiettivamente dalle risultanze processua e sia, altresì, logicamente corretto (Sez.2, n.3610 del 15/01/2014, Rv.260415;

Sez.5,n.5579 del 26/09/2013, dep.04/02/2014, Rv.258874 - 01; Sez.4, r del 23/05/2007, Rv.236992). Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sun na di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.