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Ordinanza — n. 13058/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of reasoned comparison with first-instance judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13058/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Miloud Semmah's appeal inadmissible and ordered him to pay legal costs. The appellant argued for generic mitigating circumstances, but the court found his arguments failed to properly contrast with the first-instance reasoning regarding the relevance of cooperation and the quantity of drugs. Consequently, the court ruled that the appeal was procedurally defective because it did not engage with the specific justifications provided by the lower court.

Regesto Legislator

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Art. 62-bis c.p.; Art. 362 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds raised do not constitute a reasoned comparison with the motivation of the first-instance judgment, particularly when contesting factual findings or the application of statutory mitigation clauses.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of reasoned comparison generic mitigating circumstances procedural defect Art. 62-bis c.p. Court of Cassazione legal costs traffico aggravato di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 62-bis c.p.
Laddove ci:corre evidenziare che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi deil'art. 62-bis c.p. è oggetto di un giudizio di fatto, e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decis alle (in termini, ex multis, Sez.
Art. 362 c.p.p.
art. 62-bis c.p
Laddove ci:corre evidenziare che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi deil'art. 62-bis c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020
Sez. 6, n. 7707/2003
279549 - 02; Eass., Sez. 6, n. 7707/2003, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEMMAH MILOUD ( CUI I050ZE37 ) nato il 01/01/1952 avverso la sentenza del 05/04/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; L Il ricorso di Miloud Semmah, è inammissibile. Il motivo con cui si contesta il diniego delle attenuanti generiche si connota ( a una parte per il mancato confronto con la motivazione con la quale si e iidenzia l'irrilevanza della rivendicata collaborazione tradottasi nell'indicare lo stupefricente nascosto, siccome offerta nel contesto di una perquisizione ormai in ccno che quindi avrebbe comunque condotto al rinvenimento dello stupefacente in sede domiciliare; dall'altra anche per il mancato confronto con la valorizzazione della quantità della droga contestata, così che è ultronea ogni altra disquisizion a anche sull'altro elemento - pure valorizzato dai giudici ma contestato dalla difes;1- della esistenza di plurime condanne per reati della stessa specie.

Laddove ci:corre evidenziare che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi deil'art. 62-bis c.p. è oggetto di un giudizio di fatto, e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decis alle (in termini, ex multis, Sez. 2 - , n. 23903 del 15/07/2020 Rv. 279549 - 02; Eass., Sez. 6, n. 7707/2003, Rv. 229768).Anche il secondo motivo è inamnni5;sibile a fronte di esplicita e articolata motivazione che valorizza in presenza di una pena finale non superiore al medio edittale sia la gravità del fatto per il qual: tativo detenuto e con connesso pericolo di diffusività sia la capacità a delinqueie per reiterazione della medesima condotta.

Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissitih, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere pr)fili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammendi. Così deciso in Roma il 14