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Ordinanza — n. 13054/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for generic mitigating circumstances denial due to prior criminal record and negative conduct.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13054/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible as manifestly unfounded, upholding the lower court's refusal to recognize generic mitigating circumstances. The defendant argued for leniency, but the appellate court cited his prior criminal record and the destruction of a control device as sufficient grounds for exclusion under Article 133 of the Penal Code. The court ruled that the lower court's reasoning was non-contradictory and legally sound, thereby rejecting the claim for annulment.

Regesto Legislator

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Art. 62 bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The court of merit's decision on generic mitigating circumstances is non-appealable in terms of reasoning, provided it is non-contradictory and sufficiently cites prior criminal records and negative conduct to justify exclusion.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances prior criminal record negative conduct inadmissible appeal Article 133 Penal Code manifestly unfounded procedural costs braccialetto elettronico

Disposizioni normative citate

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Art. 62 bis cod. pen.
Il diniego di riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod.pe n.
Art. 133 cod. pen.
In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudi;:ic , di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costtuzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della zausa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 133 cod. pen
In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudi;:ic , di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costtuzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della zausa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017
pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione, essendo sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai precedenti penali dell'imputato (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv.
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRAIJI MOURAD nato a CORIGLIANO CALABRO il 23/09/2000 avverso la sentenza del 16/05/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Firenze ha cc:infermato la sentenza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Livorno con la iale Fraiji Mourad era stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 73 comma 4 d.P.Ft. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputate: e ne ha chiesto l'annullamento, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.

4. Il diniego di riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod.pe n. è stato argomentato in ragione dei precedenti penali e del comportamento processua e negativo (ha distrutto il dispositivo di controllo che gli era stato applicato). In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudi;:ic , di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione, essendo sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai precedenti penali dell'imputato (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269 - 01) e, quantc al caso in esame, oltre ai precedenti penali la corte territoriale ha individuato u i ulteriore comportamento di sicura valenza negativa, ai sensi dell'art. 133 cod.pen., della pwsonalità del ricorrente. Si tratta di un giudizio che appare congruamente argomentato e pertanto incensurabile in questa sede.

5. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costtuzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della zausa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché uello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamenl e fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14/03/2025 Il Consigli