Italian Court dismisses appeal for inadmissibility as conditional sentence and recidivism issues were not raised in second instance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the applicant failed to raise claims regarding the conditional sentence suspension and recidivism during the second instance proceedings. The applicant argued these points violated the law, but the court held that issues not presented to the appellate court cannot be introduced for the first time in cassation. Consequently, the appeal was rejected, and the applicant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363, c. 1, n. 2 c.p.p.; Art. 364, c. 1, n. 1 c.p.p.: Issues of law not raised in the appeal judgment constitute a cause for inadmissibility, as they were not within the appellate court's cognition and could not be deduced earlier.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIOP PAPA ABDOULAYE nato il 30/08/1985 avverso la sentenza del 23/02/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Rilevato che con i due motivi di ricorso si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione del beneficio della swpensione condizionale della pena ed alla mancata esclusione della recidiva contesia :a; Ritenuto che i motivi sono inammissibili, perché avente ad oggetto questi Dni non proposte con i motivi di appello.
Va richiamato l'orientamento costante questa Corte (Sez. U. 30.6.99, Piepoli, Rv. 213.981) secondo cui la denuncia di JF )Iazioni di legge non dedotte con i motivi di appello costituisce causa di inamr1 originaria dell'impugnazione; non possono, quindi, essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia corre lamente omesso di pronunciare, perché non devolute alla sua cognizione (Sez.3, n.16610 del 24/01/2017,Rv.269632), tranne che si tratti di questioni rilevabili di 1.1 ficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile ded1Jrre in precedenza (Sez.2, n.6131 del 29/01/2016, Rv.266202), ipotesi che non ricorre nella specie.
Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escluder( profili di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amnrie Così deci