Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 13052/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because the new 40-day appearance term applies only to appeals filed after July 1, 2024.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13052/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to comply with the new 40-day appearance term. Although the appellant argued for a violation of Article 601, Section 3 of the Code of Criminal Procedure, the Court ruled that this provision applies exclusively to appeals filed on or after July 1, 2024. Consequently, the appeal filed prior to this date was rejected, and the appellant was ordered to pay the procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 601, comma 3 cod. proc. pen.; Art. 34, comma 1, lett. g) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150: The extended 40-day appearance term for appeals applies retroactively only to appeals filed on or after July 1, 2024, rendering appeals filed earlier inadmissible under this provision.

Parole chiave

Generato dall'IA
appeal admissibility appearance term retroactive application Cassation appeal procedural deadline accoglimento parziale del contribuente debiti fiscali credito di contributi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 601, comma 3 cod. proc. pen.
- Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il d Fnnsore, ricorso per t cassazione, deducendo la violazione dell'art. 601 ccn ma 3 cod.proc.penrrm4 ancato rispetto del termine a comparire di quaranta giorrii„ nullità eccepita in corte d'appello.
Art. 34, comma 1, lett. g) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
pen., adotta dall'art. 34, comma 1, lett.
Art. 616 cod. proc. pen.
Dposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della c3insa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Dposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della c3insa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 41124 del 27/06/2024
Corte costituzionale, 13 giugno 2000, n. 186
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEL CARMINE PIETRO nato a FOGGIA il 07/06/1986 avverso la sentenza del 15/03/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - La Corte d'appello di Bari, in data 15/03/2024, ha confe -rnato la sentenza del Tribunale di Foggia, con la quale Del Carmine Pietro eri' stato condannato, per i reati di cui agli 73 comma 1 e 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, r. 309. 2. - Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il d Fnnsore, ricorso per t cassazione, deducendo la violazione dell'art. 601 ccn ma 3 cod.proc.penrrm4 ancato rispetto del termine a comparire di quaranta giorrii„ nullità eccepita in corte d'appello. 3. - Il ricorso è inammissibile perché basato su una coglianza manifestamente infondata in quanto in contrasto con la pronuncia delle Sezioni Unite secondo cui la disciplina dell'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., adotta dall'art. 34, comma 1, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che ind v dua in quaranta giorni il termine a comparire nei giudizi di appello, è applicabile ai soli atti di impugnazione proposti a far data dal 1° luglio 2024 (Sez.

U, n. 4,1'124 del 27/06/2024, Rv. 287095 - 01). Essendo l'impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Foggia proposta in data antecedente, il ricorso è inammissibik 4. - Il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile. Tenutc conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rileva:o che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia :11. Dposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della c3insa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimente nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle arnriende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamell.o delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassn delle ammende. Così deciso in Roma, il 14/03/2025 Il Consi stensor