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Ordinanza — n. 13050/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for lack of sentencing justification when penalty is below median and deemed adequate.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13050/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal by Donato Petroni inadmissible due to the explicit motivation regarding his drug conviction sentence. Although Petroni argued for a detailed explanation of the penalty, the court noted that specific justification is only required when the sentence significantly exceeds the median statutory range. Since the imposed penalty was below the median and deemed adequate under Article 133 of the Penal Code, the court ruled the existing reasoning sufficient.

Regesto Legislator

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Art. 133 c.p.; When a criminal sentence is below the median statutory range and explicitly deemed adequate to the gravity of the facts, a detailed breakdown of sentencing criteria is not required, rendering appeals based on lack of specific motivation inadmissible.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Sentencing Justification Penal Code Article 133 Inadmissible Appeal Drug Conviction Penalty Median Statutory Range Cassazione Roma gravità della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 133 c.p.
art. 133 c.p
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, Sentenza n. 36245 del 26/06/2009 Rv. 245596 - OlDenaro
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PETRONI DONATO nato a CANOSA DI PUGLIA il 20/10/1995 avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Il ricorso di Petroni Donato, condannato in materia di sostanze stupefacenti, e relativo alla mancata motivazione in tema di trattamento sanzionatprio, è inammissibile a fronte di esplicita motivazione sul punto, posto che il giu:ii:e ha espressamente evidenziato che la pena, inferiore al medio edittale, è "adec;uata" alla "reale gravità dei fatti" - precedentemente esposti in sentenza - e "cc norme ai criteri indicati nell'art. 133 c.p.", Si rammenta in tale quadro che la spEci Fica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in rek: zione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti Essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", cori: pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, Sent;y . za n. 36245 del 26/06/2009 Rv. 245596 - OlDenaro).

Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissib le, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell E! spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammeniii( . Così deciso in Roma il 14.3.2025