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Ordinanza — n. 13048/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against agreed sentence as grounds are not permitted by law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13048/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible de plano without examining the merits. The appellant challenged a sentence applying an agreed penalty under the Code of Criminal Procedure, arguing violations of law and reasoning. The court ruled that appeals against agreed sentences are strictly limited to specific grounds regarding the defendant's will, legal qualification, or legality of the penalty, excluding the appellant's cited arguments.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis; Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.: Appeals against sentences applying agreed penalties are admissible only for defects in the expression of the defendant's will, lack of correlation between request and judgment, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty, rendering other grounds inadmissible.

Parole chiave

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agreed penalty appeal Code of Criminal Procedure inadmissible de plano legal qualification error Cassa delle Ammende mancata attuazione degli accordi illeciti norme sulla concorrenza ritiro a seguito di transazione

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Considerato che i motivi hanno ad oggetto doglianze non consentite in quanto l'art. 448, comma 2 -bis, cod.proc.pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
art. 444 cod. proc. pen
art. 129 cod.proc.pen
Rilevato che il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in rEzione all'art. 129 cod.proc.pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORCELLA FRANCESCO KIMI nato a BARLETTA il 21/11/2005 avverso la sentenza del 17/10/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TRAN I raavviso&léPiFtID udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Rilevato che con sentenza del 25/09/2024, pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Bari ha applicato all'attuale ricorrente la pena concordata in rEii•2ione al reato di cui agli artt. 110 e 73 del d.P.R. 309/90. Rilevato che il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in rEzione all'art. 129 cod.proc.pen.

Considerato che i motivi hanno ad oggetto doglianze non consentite in quanto l'art. 448, comma 2 -bis, cod.proc.pen. consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza che applica la pena su concorde richiesta delle parti «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»; Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizioi ie del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle ;pese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammendr . Così deci